DANNEGGIAMENTO - Cass. pen. Sez. II, 19-10-2017, n. 52953

DANNEGGIAMENTO - Cass. pen. Sez. II, 19-10-2017, n. 52953

Il delitto di fraudolento danneggiamento, od occultamento, della cosa assicurata (art. 642 c.p.) deve ritenersi consumato nel momento in cui si realizza la fraudolenta distruzione o il fraudolento occultamento della cosa assicurata trattandosi, quindi, di reato "[...] a consumazione anticipata" che, in quanto tale, non richiede, per la sua integrazione, il conseguimento effettivo di un vantaggio ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo.Cass. pen. Sez. II, 19-10-2017, n. 52953

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente -

Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere -

Dott. PAZIENZA Vittorio - Rel. Consigliere -

Dott. PACILLI Giuseppina - Consigliere -

Dott. TUTINELLI Vincenzo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.G., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa in data 19/04/2017 dalla Corte d'Appello di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Pazienza Vittorio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pratola Gianluigi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

udito il difensore dell'imputato, avv. Sergio Calcamo, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 19/04/2017, la Corte d'Appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Catania aveva condannato G.G. alla pena di anni due, mesi sei di reclusione e Euro 200,00 di multa in relazione ai delitti di cui agli artt. 367 e 642 c.p., commessi mediante la falsa denuncia di furto della propria autovettura, sporta il (OMISSIS) e finalizzata all'indebito ottenimento dell'indennizzo assicurativo, poi effettivamente riscosso il (OMISSIS).

In particolare, la Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere in relazione al debito di simulazione di reato, e ha rideterminato la pena (anche alla luce della cornice edittale vigente al momento del fatto) in mesi nove di reclusione, confermando nel resto la sentenza anche quanto alle statuizioni civili (condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita Vittoria Assicurazioni, liquidati in Euro 22.950.000).

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore del G., deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 129 e 531 c.p.p., e art. 157 c.p..

Si lamenta, in particolare, l'omessa declaratoria di intervenuta prescrizione anche quanto al delitto di cui all'art. 642 c.p., trattandosi di fattispecie a consumazione anticipata: doveva perciò aversi riguardo, ad avviso del ricorrente, non al momento della ricezione dell'indennizzo assicurativo, ma a quello, precedente, della presentazione della richiesta di risarcimento presentata il (OMISSIS), come emerso nel dibattimento di primo grado.

Su tali basi, il ricorrente insiste per l'annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. La giurisprudenza di questa Suprema Corte è invero costante nell'affermare che "il reato previsto dall'art. 642 c.p., è a consumazione anticipata e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio che non si identifica necessariamente nell'indennizzo ma può consistere in qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione - ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo" (Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Rv. 266235). Con specifico riferimento all'individuazione del momento consumativo, si è poi ulteriormente precisato che "attesa la tecnica di tipizzazione impiegata dal legislatore, che pone al centro della fattispecie la condotta di distruggere, disperdere, deteriorare od occultare la cosa, ed attribuisce al conseguimento del profitto il ruolo di mero scopo dell'azione, deve ritenersi consumato nel momento in cui si realizza la fraudolenta distruzione o il fraudolento occultamento della cosa assicurata" (così da ultimo, in motivazione, Sez. 6, n. 27395 del 03/07/2016; in senso analogo, cfr. anche Sez. 1, n. 8064 del 19/05/1998, Baldassarre, Rv. 211759).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, che qui si intende ribadire, il delitto ascritto al G. deve ritenersi consumato non già, come indicato nell'imputazione, alla data della riscossione dell'indennizzo assicurativo ((OMISSIS)), e neppure - come indicato in ricorso - alla data in cui il G. richiese alla Vittoria Assicurazioni il predetto indennizzo ((OMISSIS)): il tempus commissi delicti va invero collocato alla data del (OMISSIS)), essendo stato accertato che quel giorno - e dunque oltre un mese prima della falsa denuncia di furto sporta dall'imputato - l'autovettura era già stata esportata in (OMISSIS) da un cittadino senegalese che aveva esibito, come titolo legittimante, un documento con autentica notarile rilasciatagli dallo stesso G. (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado). In altri termini, può dirsi processualmente accertato che, nella data appena richiamata, il ricorrente aveva posto in essere l'attività di occultamento della vettura rilevante per l'integrazione del reato di cui all'art. 642 c.p..

L'arretramento della data di consumazione del reato - la cui sussistenza è stata concordemente accertata dai giudici di primo e secondo grado, senza alcuna contestazione in questa sede da parte della difesa - impone l'accoglimento del ricorso: il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi risulta infatti abbondantemente decorso.

La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Dall'accertata integrazione della fattispecie, ad opera del G., consegue peraltro la conferma delle statuizioni civili in favore della Vittoria Assicurazioni.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Conferma le statuizioni civili.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2017


Avv. Francesco Botta

Rimani aggiornato, seguici su Facebook